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Calligrafia come impegno civile

domenica, Aprile 1st, 2012

Pubblicato il 31/03/12 su AiapZine. [text] Fabrizio M. Rossi, Italy [images] Associazione Dal segno alla scrittura, Italy

La forma della scrittura, insieme ai contenuti che essa esprime, può essere un mezzo per impegnarsi su temi di civiltà che riguardano ogni cittadino. Riceviamo e volentieri pubblichiamo una segnalazione dall’associazione “Dal segno alla scrittura” a proposito di un’iniziativa sull’articolo 11 della Costituzione italiana che vede coinvolti il gruppo territoriale torinese di Emergency, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Torino e l’Istituto Piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea.

«Sabato 31 marzo p.v. alle ore 15,30 c/o il Museo della Resistenza di Torino in C.so Valdocco, 4/A, con l’A.N.P.I. Torino ed il Gruppo territoriale di Torino Emergency nell’ambito del concorso Adotta un articolo della Costituzione, verranno esposti i rotoli di carta vergati a mano dai soci della nostra associazione in occasione del Salone del Libro 2011 e contenenti gli articoli della Costituzione italiana compreso l’importantissimo art. 11, vero “leitmotiv” della giornata: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.” Saranno presenti per l’associazione Dal segno alla scrittura Piero De Macchi, Giovanna Frova, Delia Senes e Lucia Rutigliano.»

Per informazioni:
segnoscrittura.com

25 aprile 2009: parole per ricordare

sabato, Aprile 25th, 2009

Costituzione della Repubblica italiana

Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3.Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento. Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Art. 8.Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Art. 10. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. Art. 11. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Art. 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.